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Legge 09/01/2004 n. 6Art. 5. 1. Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le parole: "possono essere promosse dal coniuge" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente". Note all'art. 5: -Si riporta il testo dell'art. 417 del codice civile, come modificato dalla Legge qui pubblicata: «Art. 417 (Istanza d'interdizione o di inabilitazione). - L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero. Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potestà o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero. ». - Per il testo dell'art. 414 del codice civile vedi l'art. 4 della Legge qui pubblicata. -Si riporta il testo dell'art. 415 del codice civile: «Art. 415 (Persone che possono essere inabilitate) . Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sè o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 14 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.». Art. 6. 1. All'articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad i- stanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405". Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 418 del codice civile come modificato dalla Legge qui pubblicata: «Art. 418. (Poteri dell'autorità giudiziaria). Promosso il giudizio di interdizione, può essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermità di mente. Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria. Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'art. 405.». -Per il testo dell'art. 405 del codice civile, vedi l'art. 3 della Legge qui pubblicata. Art. 7. 1. Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente: "Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408". Note all'art. 7: -Si riporta il testo dell'art. 424 del codice civile come modificato dalla Legge qui pubblicata: «Art. 424 (Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato). Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati. Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'art. 419. Per l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio. Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'art. 408.». -Per il testo dell'art. 408 del codice civile vedi l'art. 3 della Legge qui pubblicata. Art. 8. 1. All'articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: "del coniuge," sono inserite le seguenti: "della persona stabilmente convivente,". Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 426 del codice civile come modificato dalla Legge qui pubblicata: «Art. 426 (Durata dell'ufficio). Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.». Art. 9. 1. All'articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente: "Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore". Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 427 del codice civile come modificato dalla Legge qui pubblicata: «Art. 427 (Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato). Nella sentenza che pronuncia l'interdizione, o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano es- sere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore. Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza di interdizione. Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza d'inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione. Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo seguente.». Art. 10. 1. All'articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare". Nota all'art. 10: -Si riporta il testo dell'art. 429 del codice civile, come modificato dalla Legge qui pubblicata: «Art. 429 (Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione). Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su i- stanza del pubblico ministero. Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero. Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare.». Art. 11. 1. L'articolo 39 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato. Capo III Norme di attuazione, di coordinamento e finali Art. 12. 1. L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente: "Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario". Art. 13. 1. Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente: "Art. 46-bis. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115". 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 4.244.970 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nota all'art. 13: -Si riporta il testo dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115: «Art. 9 (L) (Contributo unificato). - 1. È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dal- l'art. 13 e salvo le esenzioni previste dall'art. 10.». Art. 14. 1. L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente: "Art. 47. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno". Art. 15. 1. Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente: "Art. 49-bis. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere: 1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice; 2) le complete generalità della persona beneficiaria; 3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica; 4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno". Nota all'art. 15: |
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